Login Form

IL PROGETTO DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

L'origine del progetto dell'oratorio è contenuto in questa lettera del 3 settembre 2007 indirizzata al vescovo della diocesi di Nocera Inferiore -Sarno, Mons.Gioacchino-Illiano.


___________________________________________________________________

________________________________________________________________________
N. 11158/2010 REG.SEN.
N. 01521/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2009, proposto da:
Parrocchia Santa Maria del Carmine di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Vuolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, L.go Plebiscito, n. 6;
contro
Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Serritiello, domiciliato d’ufficio c/o Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
a) della nota del Dirigente del Settore Qualità urbana del Comune di Pagani, prot. 18189 del 10.06.2009 (prot. UTC 2900/2009), successivamente comunicata, con la quale viene comunicato il definitivo diniego della richiesta per il rilascio del permesso a costruire per la realizzazione di un complesso oratoriale;
b) della nota dello stesso Dirigente, prot. gen, 16950 del 27.5.2009 (prot. UTC n. 2745 del 26.5.2009);
c) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, nota prot. gen. N. 14200 del 30.4.2009 (prot. n. 9946/09);
d) della nota del Responsabile del Responsabile del Settore “Sviluppo ed investimenti”, prot. gen. n. 10437 dell’1.4.2009 (prot. n. 968/09);
e) della nota del Dirigente del Settore Qualità urbana, prot. n. 5799 del 20.2.2009;
f) della nota del responsabile del procedimento, prot. n. 26808 del 17.9.2008;
g) ove e per quanto occorra, della delibera del Consiglio comunale di Pagani n. 19 del 16.6.2008;
h) nonché di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali che possano ledere gil interessi del ricorrente, ivi inclusa la nota prot. Q.U. 3829/08 del 31.7.2008, con la quale è stato nominato il responsabile del procedimento;
e per la condanna dell’Amministrazione ex artt. 33. 34. e 35 d.Lgs. n. 80/98 al risarcimento dei danni, come saranno quantificati in corso di causa anche con apposita nomina di CTU.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il cons. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 4 settembre 2009 e ritualmente depositato il successivo 10 settembre, la Parrocchia di S.Maria del Carmine in Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.
Ha premesso che il Parroco, in data 30 luglio 2008, presentava istanza di permesso di costruire per la realizzazione su terreno di proprietà della Parrocchia di un complesso oratoriale dopo che il Consiglio Comunale, su istanza dello stesso Parroco, ne aveva mutato la destinazione a standard urbanistico per “attrezzature religiose”. Poiché, dopo un complesso iter procedimentale, l’istanza, , veniva denegata mediante il provvedimento meglio distinto in epigrafe, la ricorrente articolava le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20 bis L.n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, perché l’Amministrazione non avrebbe consentito la previa partecipazione dialogica;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 19, 42, 97 e 117 Cost.; 4 L.R. n. 17/82; 44 L.R. 16/2004; 8, 9 L. 1150/1942; 9 D.P.R. 380/2001; 37 D.P.R. 327/2001, 1 L. 1/78; 6 e 7 L. 167/62; 2 L. 206/2003; 1 L.R. 9/90. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà coi precedenti atti, illogicità, difetto assoluto d’istruttoria, motivazione e dei presupposti, ingiustizia manifesta, sviamento, in quanto la delibera consiliare n. 19/2008, richiamata in seno all’atto impugnato, non avrebbe carattere ostativo all’accoglimento dell’istanza anche perché l’area in questione, stante l’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo gravante su di essa, deve ritenersi zona bianca e quindi sottoposta all’applicazione della L.R. n. 17/82;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 19, 42, 97 e 117 Cost.; 4 L.R. n. 17/82; 44 L.R. 16/2004; 8, 9 L. 1150/1942; 9 D.P.R. 380/2001; 37 D.P.R. 327/2001, 1 L. 1/78; 6 e 7 L. 167/62; 2 L. 206/2003; 1 L.R. 9/90. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, di motivazione e dei presupposti, travisamento, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, in quanto dalla richiamata delibera consiliare n. 19/2008 non si evincerebbe la volontà dell’Ente di introdurre una variante al piano o vincoli espropriativi;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 19, 42, 97 e 117 Cost.; 4 L.R. n. 17/82; 44 L.R. 16/2004; 8, 9 L. 1150/1942; 9 D.P.R. 380/2001; 37 D.P.R. 327/2001, 1 L. 1/78; 6 e 7 L. 167/62; 2 L. 206/2003; 1 L.R. 9/90. Eccesso di potere, difetto assoluto d’istruttoria, motivazione e dei presupposti, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, atteso che la pretesa necessità di rispettare non meglio identificate “norme di salvaguardia” avrebbe al più giustificato la sospensione dell’esame dell’istanza invece che la sua reiezione;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 19, 42, 97 e 117 Cost.; 4 L.R. n. 17/82; 44 L.R. 16/2004; 8, 9 L. 1150/1942; 9 D.P.R. 380/2001; 37 D.P.R. 327/2001, 1 L. 1/78; 6 e 7 L. 167/62; 2 L. 206/2003; 1 L.R. 9/90. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, abnormità, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, in quanto non sussisterebbero i presupposti, contrariamente agli assunti dell’Amministrazione, per l’applicazione della procedure di evidenza pubblica in materia di finanza di progetto;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 19, 42, 97 e 117 Cost.; 4 L.R. n. 17/82; 44 L.R. 16/2004; 8, 9 L. 1150/1942; 9 D.P.R. 380/2001; 37 D.P.R. 327/2001, 1 L. 1/78; 6 e 7 L. 167/62; 2 L. 206/2003; 1 L.R. 9/90., avuto riguardo agli atti abilitativi rilasciati dalla stessa Amministrazione per iniziative analoghe a quella della ricorrente;
7) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost.; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 bis L.n. 241/90. Eccesso di potere per disparità assoluta di trattamento, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, sviamento, in quanto, ove si ritenesse che con la delibera consiliare sono stati introdotti vincoli espropriativi, sarebbero stati obliterati i passaggi procedimentali per apportare una variante al piano.
Ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati ed il risarcimento del danno.
Si è costituita l’Amministrazione resistendo.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2009 la domanda di sospensiva è stata respinta, con decisione confermata in seconde cure (C. Stato, sez. IV, ord. n. 5835/09 del 25.11.2009).
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2010, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. La vicenda posta all’esame del Collegio verte sulla legittimità del diniego interposto dal Comune di Pagani alla istanza di permesso di costruire avanzata dalla Parrocchia S. Maria del Carmine per la realizzazione di un complesso oratoriale su area di proprietà.
Il ricorso è infondato.
II.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta il difetto di partecipazione procedimentale, ma la censura non persuade il Collegio, in quanto risulta in atti che, con nota prot. gen. n. 14200 del 30.4.2009, è stato comunicato il preavviso di rigetto al Rev. Di Nardi, a seguito del quale questi peraltro ha ripetutamente interloquito con l’Amministrazione. Nemmeno persuade l’altro profilo di censura, con il quale si evidenzia il mancato riferimento nel corpo di tale atto alla decadenza del vincolo espropriativo, bensì posto a base del contestato diniego non assume l’auspicato rilievo patologico. Invero, se è senz’altro necessario che il contenuto del provvedimento conclusivo di diniego deve inscriversi nello schema delineato dal preavviso di rigetto, altrimenti verrebbe irrimediabilmente frustrata la funzione partecipativa e di dialogo che la legge assegna all'atto di preavviso, ciò non significa che la motivazione finale del provvedimento debba essere del tutto sovrapponibile a quelle riportata nel preavviso, che per sua natura si colloca in una fase endoprocedimentale nella quale l’Amministrazione può ancora non avere ben chiari gli esatti termini di quello che costituirà l’esatto sostrato motivazionale dell’atto terminale (in tal senso, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 27 novembre 2009 , n. 11946). Il profilo attinente alla intervenuta decadenza del vincolo espropriativo insistente sull’area costituisce soltanto uno degli aspetti che connotano la complessa motivazione posta a sostegno del diniego e comunque sulla stessa il ricorrente non ha mostrato in ricorso, come meglio si dirà in seguito, di avere una dissonante opinione rispetto a quella coltivata dall’Amministrazione, evidenziando piuttosto le diverse conseguenze che, a suo parere, deriverebbero da tale pacifica sopravvenienza.
In conclusione, dalla dinamica della sintassi procedimentale non consegue alcuna sostanziale pretermissione del momento dialogico imposto dall’invocata norma dell’art. 10 bis, di talché la censura va respinta.
II.2. Trascorrendo al merito della questione agitata in ricorso, occorre preliminarmente osservare che l’impugnato diniego si fonda su di un duplice profilo motivazionale, imperniato sull’assunto che non sarebbe consentito l’intervento diretto vuoi per quanto previsto nella delibera di Consiglio Comunale n.19/2008 vuoi per l’applicazione della disciplina statale sulle cd. zone bianche. Il carattere plurimotivato del provvedimento fa sì che il suo annullamento possa essere disposto soltanto all’esito del favorevole scrutinio delle censure articolate con riguardo ad entrambi i predetti corni motivazionali, essendo ciascuno di essi in grado per sé solo di sorreggere la determinazione assunta in merito alla istanza edificatoria di parte ricorrente.
Ordunque, si profilano fondate le censure, di cui al secondo e quarto motivo di gravame, laddove si lamenta che il provvedimento, nell’assegnare all’area valenza di zona bianca, ha indebitamente obliterato le disposizioni di legge regionale, che sottrae al restrittivo regime edilizio gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Premesso infatti che è pacifico tra le parti controvertenti che a tale novero appartenga l’intervento avuto di mira dal ricorrente – tanto più che in tal senso depone l’opera qualificatoria del legislatore (art. 2, L. n. 206/2003, che appunto riconduce expressis verbis nell’alveo delle opere di urbanizzazione secondaria “le attività di oratorio e similari”) – è meritevole di condivisione quanto dal ricorrente dedotto circa l’applicazione dell’art. 44, comma 4, della L.R.Campania n. 16/2004 (come modificato dall’art. 9, L.R. 15/2005), che esclude le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dalla disciplina prevista per le zone bianche (v. la pronuncia di questa Sezione n. 782 del 29.6.2007 alle cui argomentazioni si fa rinvio), ove questa fosse applicabile. Risulta altresì convincente anche l’altra articolazione censoria di cui al quarto motivo di gravame, in quanto l’applicazione delle norme di salvaguardia può al più giustificare la sospensione dell’esame della domanda edificatoria, quale misura soprassessoria che si giustifica per la variazione ancora imperfetta della disciplina urbanistica, ma non anche il definitivo rigetto della stessa (T.A.R Campania Salerno, sez. II, 22 gennaio 2010, n. 862).
. In conclusione, i motivi in esame sono fondati e vanno accolti.
II.3 Il favorevole apprezzamento di tali deduzioni attoree non è però sufficiente, per le ragioni anzidette, ai fini dell’invocato annullamento del gravato diniego, dovendosi a tal uopo esaminare le ulteriori doglianze articolate con riguardo al secondo autonomo profilo motivazionale, con il quale si assegna rilievo ostativo all’accoglimento dell’istanza alla ridetta delibera n. 19/2008. Al riguardo parte ricorrente osserva - al terzo, quinto e settimo motivo di ricorso, che per il loro tenore sono meritevoli di trattazione unitaria - che tale atto collegiale non sarebbe idoneo ad introdurre una variante urbanistica e non tradirebbe la volontà del Consiglio Comunale di attrarre l’intervento all’evidenza pubblica, la cui applicazione sarebbe comunque da escludere o condurrebbe a risultati aberranti.
Le articolazioni difensive di parte ricorrente sono in grado di inficiare la legittimità del ridetto atto consiliare, anch’esso oggetto di espressa impugnativa e posto a base del contestato diniego, in quanto l’esatto valore delle delibera deve essere riguardato alla luce del contesto urbanistico e normativo nel quale è da collocare. Invero, l’intervento consiliare, assunto su iniziativa dello stesso ricorrente, si deve alla necessità di adeguare la disciplina di PRG a quanto impone l’art. 1, comma 1, della L.R. Campania n. 9 del 05.03.1990 secondo cui “i Comuni sono obbligati ad includere negli strumenti urbanistici generali ed attuativi le previsioni necessarie per la realizzazione di attrezzature religiose”. Il secondo comma così aggiunge che “Le aree per attrezzature religiose sono individuate negli strumenti urbanistici generali vigenti con deliberazione del Consiglio Comunale…”. La delibera n. 19/08 è stata quindi adottata in dichiarata applicazione delle norme appena riproposte, per tal via modificando la disciplina urbanistica vigente sull’area in proprietà della Parrocchia di Santa Maria del Carmine da “verde attrezzato” ad “attrezzature religiose” e quindi assegnando all’area di interesse una destinazione senz’altro compatibile con la natura del programmato intervento. Deve escludersi che la delibera in esame assuma le caratteristiche di una variante urbanistica introduttiva di un vincolo di inedificabilità in quanto la stessa nuova destinazione impressa all’area non impone nel caso di specie l’attivazione del procedimento ablatorio. L’art. 2 della L.R. n. 9/90 testè citata, infatti, prevede che l’acquisizione dell’area si rende necessaria al fine provvedere alla sua cessione in favore dell’Ente religioso competente, che, nella vicenda che occupa, è già proprietario del bene. Né l’esigenza di introdurre un vincolo di inedificabilità preordinato all’espropriazione deriva dalla necessità di sostituire la previsione urbanistica previgente con altra della medesima natura, in quanto la disciplina urbanistica già assegnata all’area e contenuta nel PRG risalente al 1991 è considerata pacificamente dalle parti decaduta per effetto del decorso del termine quinquennale che governa l’efficacia delle disposizioni vincolistiche, con conseguente, come detto, riconduzione della disciplina a quella prevista per le zone bianche. Da tanto consegue che l’introduzione ex novo di un vincolo preordinato all’espropriazione avrebbe richiesto una vera e propria variante al piano regolatore secondo la sintassi procedimentale scolpita dalla L.R.Campania n. 16/2004 o dal d.P.R. n. 327/2001. Sono quindi meritevoli di favorevole apprezzamento le deduzioni di parte ricorrente, con le quali si lamenta appunto la inidoneità della delibera in esame ad attrarre in mano pubblica il programmato intervento, atteso che la pacifica caducazione del vincolo preordinato all’esproprio gravante sull’area comporta l’automatica riespansione dell’originaria ampiezza delle facoltà dominicali fino all’intervento di una nuova disciplina urbanistica di natura vincolistica. Né la formula della delibera n. 19/08, riprodotta nel dispositivo dell’impugnato diniego, tradisce in maniera sufficientemente chiara la volontà dell’Ente di ricondurre l’intervento all’alveo applicativo dell’evidenza pubblica, già solo per il fatto che esso, contenendo un generico rinvio alla “legge” astrattamente considerata, espressamente condiziona la sua concreta applicazione al rinvenimento delle disciplina alla quale la fattispecie si attagli. Orbene, come condivisibilmente opinato dall’istante, la vicenda di causa non è suscettibile di essere ricondotta né all’art. 32, comma 1, lett.g d.Lgs. n. 163/2006, in quanto la realizzazione delle opere qualificate di urbanizzazione secondaria esaurisce l’intervento edificatorio avuto di mira dal ricorrente, né a quella del project financing per sua natura “volto alla realizzazione di interventi di una certa entità mediante il concorso di risorse pubbliche e private” (cfr. C.Stato ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155) quando invece trattasi nel caso di specie di un intervento edilizio finanziato da privati su area di proprietà e, per le ragioni anzidette, non soggetta ad ablazione.
Peraltro, come osservato dal ricorrente al terzo motivo di ricorso, la pacifica ricorrenza dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’intervento, non a caso pacificamente qualificato quale opera di urbanizzazione secondaria, non esclude la necessità di adottare talune cautele che assicurino l’effettiva destinazione del manufatto alla pubblica fruizione, come quelle contemplate dalla citata delibera (approvazione del progetto da parte dell’organo consiliare, predisposizione di schema di convenzione), che si traducono in ulteriori passaggi procedimentali ancora da compiersi e che pertanto non giustificano allo stato attuale l’immediata reiezione della domanda edificatoria. Va quindi riassuntivamente detto che la delibera n. 19/08 non impone l’iniziativa pubblica ai fini della realizzazione del sospirato intervento o l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per assicurare il regime concorrenziale, ma assume il meno intenso significato di richiedere ulteriori passaggi procedimentali intesi ad assicurare la effettiva fruizione pubblica dell’opera realizzanda che non risultano mai effettuati e che pertanto non sono idonei a suffragare l’interposto diniego.
In conclusione, il ricorso è complessivamente da accogliere, di talché va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
III. L’istanza di risarcimento del danno va invece disattesa, in quanto il ricorrente si è limitato ad una generica allegazione del danno, non integrata da ulteriori elementi in corso di causa (T.A.R Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 589).
.IV. Sussistono giusti motivi, stante la particolarità della vicenda, per integralmente compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno (II Sezione), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1521/09, proposto da Parrocchia Santa Maria del Carmine di Pagani, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nei limiti di interesse, gli atti impugnati. Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
|
|
||
|
|
||
|
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
__________________________________________________________________
Ora on-Line
Abbiamo un visitatore e nessun utente online